Sintesi a cura di Matteo Tasca

Collaboratrice domestica senza regolarizzazione del rapporto di lavoro, valutazioni in merito a TFR, corrispettivo per ferie e principio dell’assorbimento

A seguito del licenziamento, dopo oltre vent’anni di lavoro come collaboratrice domestica, una lavoratrice – difesa dalla studio – ricorreva avanti al Tribunale di Venezia per il riconoscimento degli importi a lei dovuti per tredicesima mensilità, ferie, permessi e TFR.

Tali importi non erano mai stati pagati alla lavoratrice in quanto l’attività  di pulizia e riassetto della casa si era sempre svolta senza regolarizzazione.

A fronte di ciò i datori di lavoro sostenevano che nulla era dovuto poichè non si era in presenza di lavoro subordinato ma di una prestazione d’opera senza vincoli di orario nè obblighi di prestazione e poichè il corrispettivo corrisposto era maggiore di quello stabilito dal CCNL.

La Giudice, pur ammettendo che l’attività lavorativa della ricorrente può essere svolta con modalità proprie sia della subordinazione che del lavoro autonomo, ha riconosciuto numerose circostanze che, nella fattispecie, provano la subordinazione: l’assenza di imprenditorialità nell’attività svolta, l’utilizzo di strumenti di lavoro propri del datore di lavoro, un compenso parametrato alla durata della prestazione svolta e corrisposto con cadenza regolare, l’espletamento dell’attività lavorativa con cadenza regolare e continuativa per circa 20 anni.

Una volta accertata la natura subordinata del rapporto, la Giudice ha accolto la tesi dello studio, ovvero che la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro non esimeva i datori di lavoro dal corrispondere alla collaboratrice domestica il corrispettivo per le ferie e, alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR, poste che non possono essere assorbite da quanto corrisposto in costanza di rapporto.

Infine la Giudice ha accolto anche la richiesta di condanna generica al risarcimento del danno da mancata contribuzione, essendo provato non solo il mancato pagamento delle poste sopra indicate ma anche l’omesso pagamento dei contributi.

Non rileva infatti che al momento attuale parte della contribuzione sia prescritta, in quanto l’azione di condanna generica può essere esercitata prima del raggiungimento dell’età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, come avvenuto nel caso in esame.