Sintesi a cura di Matteo Tasca

Periodo di guardia presso il datore di lavoro e retribuzione corrisposta

La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 novembre 2023, ha affrontato il tema del periodo di guardia presso il datore di lavoro e della relativa retribuzione dovuta ai lavoratori.

Il ricorso era stato presentato da alcuni Vigili del Fuoco e riguardava le ore notturne che trascorrevano in un alloggio di servizio presso il datore di lavoro, a disposizione per eventuali interventi.

In particolare contestavano che tali ore lavorative non venissero retribuite sempre come orario straordinario ma secondo due diverse fattispecie e cioè: come semplice indennità di pernottamento qualora non si fosse verificato alcun intervento da parte loro e come lavoro straordinario con prestazione aggiuntiva solo in caso, molto raro, di effettivo intervento per incendio. 

A sostegno delle loro ragioni citavano la direttiva comunitaria 2003/88/CE che stabilisce una netta e inequivocabile dicotomia tra le nozioni di ‘orario di lavoro’ e ‘periodo di riposo’

Di diverso avviso la Corte che ricorda come la direttiva citata ha certamente l’obiettivo di stabilire ‘prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e lavoro dei dipendenti… sicchè le ore di guardia devono essere considerate come orario di lavoro’ ma la stessa direttiva nulla dice circa la retribuzione che rimane disciplinata dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale.

Nella fattispecie l’accordo collettivo nazionale disciplina la retribuzione dovuta in maniera differente se nel periodo di guardia non viene svolto alcun lavoro effettivo o se nel periodo di guardia vengono realmente effettuate prestazioni di lavoro.

In mancanza di un lavoro effettivo pertanto il riconoscimento di una indennità di pernottamento – e non della retribuzione per lavoro straordinario come chiesto dai ricorrenti – rispetta sia la normativa comunitaria che nazionale.