Sintesi a cura di Matteo Tasca

Discriminazione indiretta e rimozione degli effetti da parte dell’azienda

Una sentenza del Tribunale di Bologna fornisce qualche utile spunto per orientarsi sulla condotta discriminatoria e la rimozione dei suoi effetti.

Un’azienda del settore della logistica aveva modificato gli orari di lavoro da turno unico 8.30-17.30 a doppio turno 6.00-14.00 e 14.00-22.00

Le lavoratrici madri, lamentando l’impossibilità di conciliare tali orari con l’accudimento dei figli piccoli, avevano segnalato la necessità di trovare soluzioni conciliative e di fronte al rifiuto dell’azienda avevano proposto ricorso per far accertare la natura discriminatoria.

Nel presentare le proprie ragioni l’azienda sottolineava due aspetti a suo parere dirimenti.

In primo luogo la modifica dell’orario di lavoro rispondeva a imprescindibili esigenze organizzative, ovvero sia adattare l’attività ai nuovi e ridotti spazi del magazzino dell’appaltante sia adattare l’orario alla tipologia di attività di filiera, in quanto le altre aziende coinvolte nell’appalto lavoravano in concatenazione oraria dalle 6.00 alle 22.00 e in stretta collaborazione l’una con l’altra.

In secondo luogo l’azienda aveva offerto una serie di azioni positive e compensative per mitigare gli effetti negativi a carico delle lavoratrici madri.

Il Giudice è però di diverso avviso, innanzitutto rileva che l’imposizione di un orario su doppio turno a tutti i dipendenti non è strettamente necessario per il conseguimento delle finalità perseguite.

In secondo luogo le misure correttive adottate dall’azienda non sono idonee a ridurre significativamente la condizione di particolare svantaggio che grava sulle lavoratrici madri, infatti consentono l’assegnazione a un turno unico centrale solo in presenza di figli al di sotto di un anno di età.

Le condizioni sono così stringenti da vanificare di fatto la deroga apparentemente concessa.

Il giudice quindi ordina all’azienda la cessazione del comportamento pregiudizievole e l’assegnazione delle lavoratrici madri con figli fino a 12 anni a un turno centrale o altro orario concordato in forme compatibili con la funzionalità aziendale.