Sintesi a cura di Matteo Tasca

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Esonero contributivo per le lavoratrici madri dopo il congedo di maternità

Con circolare 102/2022 l’Inps ha fornito chiarimenti circa l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo il congedo di maternità.

L’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota di contributi a carico delle lavoratrici dipendenti e non sulla quota a carico dell’azienda; inoltre, e molto importante, l’applicazione dell’esonero lascia comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: le lavoratrici non subiranno quindi decurtazioni sulla futura pensione percepita.

L’esonero ha una durata complessiva pari a 12 mesi dalla data del rientro al lavoro dopo il congedo di maternità e consiste in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla dipendente.

L’agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente – sia già in essere sia futuri – del settore privato, incluso il settore agricolo: è infatti necessario che il datore di lavoro sia privato ma può non essere imprenditore. 

E’ invece del tutto escluso l’esonero nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica amministrazione.

Quanto alla tipologia di contratti ai quali si applica l’agevolazione, sono inclusi: i contratti a tempo indeterminato, determinato, part-time, qualsiasi tipologia di apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente, assunzioni a scopo di somministrazione – data la loro equiparazione ai rapporti di lavoro subordinato – e, infine, l’esonero si applica anche ai rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. 

La circolare specifica inoltre che, sebbene sia indispensabile per il riconoscimento dell’agevolazione che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità, essa si applica anche qualora la lavoratrice abbia prolungato l’astensione dal lavoro in virtù del congedo facoltativo o del provvedimento di interdizione post partum.

E’ però indispensabile, trattandosi di una misura sperimentale, che in ogni caso il rientro al lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.

Infine la circolare precisa che l’esonero contributivo in questione è cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Operativamente sarà il datore di lavoro a richiedere all’Inps, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo.